+ Normativa-inquinamento acustico

ELENCO NORMATIVA

L'Italia si è adeguata per ultima (come al solito) rispetto alle legislazioni Europee in materia di acustica, e lo ha fatto nel peggiore dei modi, ovvero lasciando la discrezionalità della norma a politici e non a tecnici.

Il risultato è che, mentre in precedenza non si disponeva di Leggi, ma la giurisprudenza era chiara, ora si dispone di numerose Leggi, di cui però è praticamente difficile, per alcune di loro, l'applicazione pratica, in quanto a volte contrastano con le precedenti sentenze o sono tecnicamente di difficile interpretazione, lasciando spazio a numerose discussioni.

La normativa sulle problematiche di inquinamento acustico è in rapida evoluzione, attualmente possiamo considerare le seguenti leggi di riferimento come quelle di maggiore interesse.

Leggi e Decreti della Regione Lombardia

Leggi e Decreti in materia di protezione e salvaguardia dei lavoratori

Legge Quadro sull'inquinamento acustico n°447 del 26/10/95

La Legge quadro sull'inquinamento acustico del 26 Ottobre 1995 n°447 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, i principi introdotti hanno il valore di principi fondamentali non modificabili dal potere legislativo attribuito alle regioni ai sensi dell'art. 117 della costituzione.

La legge quadro affida la funzione centrale di indirizzo al Ministero dell'Ambiente, mentre competenze specifiche sono attribuite ai Ministeri della Sanità, dei Lavori Pubblici, dei Trasporti e della Navigazione, dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, anche Regioni, Province e comuni ricoprono un ruolo determinante.

La legge definisce e delinea le competenze sia degli enti pubblici che esplicano le azioni di regolamentazione, pianificazione e controllo, sia dei soggetti pubblici e/o privati, che possono essere causa diretta o indiretta di inquinamento acustico.

La Legge Quadro si occupa di definire in quali casi è necessaria ed obbligatoria la documentazione di impatto acustico ed ambientale :

In particolare, nell'art. 8 viene stabilito che: "i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate."

Nell'ambito di queste procedure, o su richiesta dei comuni, si predispone una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

Alla Legge Quadro, che definisce il quadro di riferimento, sono collegati una serie di decreti attuativi e di leggi regionali, che permettono di completarne l'applicazione.

DPCM 01/03/91 "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e DPCM 14/11/97 "determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

Prima della Legge Quadro, il DPCM 1/3/91 "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", fissava i soli limiti di immissione, assoluti e differenziali, per particolari sorgenti, inoltre, varia normativa specifica fissava i limiti di emissione; la nuova Legge introduce invece la definizione di valore di attenzione e di qualità oltre a ribadire le definizioni preesistenti.

Il decreto che, in seguito, fissa i limiti e i valori entro quali attenersi è il DPCM 14/11/97 "determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", entrato in vigore il 1° gennaio 1998. Questo decreto conferma l'impostazione del DPCM 1/3/91 che fissava i limiti di immissione assoluti per l'ambiente esterno in un'unica tabella valida per tutte le tipologie di sorgenti.

A corredo dei limiti fissati vi è la necessità di una classificazione del territorio secondo zone acustiche, definita dal DPCM 14/11/97 seguendo le precedenti indicazioni della Legge Quadro.

In attesa della suddivisione del territorio comunale in zone, si applicano, per le sorgenti sonore fisse, i limiti di accettabilità stabiliti nel DPCM 1/3/91.

Nonostante l'uscita del DPCM 14/11/97 per consuetudine si continua ad applicare una doppia metodologia: nel pubblico l'applicazione del decreto è ormai assodata mentre, nel privato, si fa ancora comunque riferimento al concetto della normale tollerabilità.

Il concetto giurisprudenziale della "normale tollerabilità"

In pratica se in acustica avviene un raddoppio della energia emessa da una qualsivoglia sorgente, si ottiene un aumento di 3 dB sul livello di rumore rilevato inizialmente.

Numerosi studi sulla fisiologia dell'orecchio umano hanno stabilito che tale raddoppio rappresenta un fattore udibile da parte dell'orecchio medio, ma tuttavia tale incremento normalmente non desta problemi tali da causare disturbi almeno a livello fisiologico, ma solo psicologico; un rumore percepibile come disturbo è definito solo quello superiore ad almeno 5 dB rispetto al rumore di fondo.

Applicando tale concetto si è stabilito che, un qualsiasi rumore che non superi di 3 dB il livello del rumore di fondo presente nella zona (o nell'appartamento), non rappresenti un fattore di disturbo, ed è quindi considerato accettabile.

Il rumore di fondo è valutato come il parametro statistico del valore rilevabile all'interno del periodo di misura nel 95% del tempo stesso, e viene comunemente chiamato come L95.

Per fare un esempio, se il livello di L95 nella camera da letto è di 22 dB(A), sarà considerato accettabile quel rumore che non incrementa il livello oltre i 25 dB(A).

DMA 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"

Si definiscono impianti a ciclo produttivo continuo quegli impianti di cui non è possibile interrompere l'attività.

Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali, o la cui attività dispiega i propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali.

Gli impianti esistenti sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1991 (criterio differenziale) quando non siano rispettati i valori assoluti di immissione, per gli impianti realizzati dopo l'entrata in vigore del presente decreto (19/3/96), il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della relativa concessione.

DPCM 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"

Prima dell'arrivo della Legge in questione, l'unico regolamento che parlava di valori di fonoisolamento e di comfort richiesti in un appartamento era il Regolamento di Igiene tipo della Regione (Lombardia), in cui erano specificati i valori minimo richiesti affinché un abitazione risultasse a norma di igiene.

Naturalmente, a differenza, ad esempio, dei requisiti aero illuminanti o delle volumetrie dei locali, complici le Amministrazioni locali e la mancanza di strumentazione e di personale di controllo, ma soprattutto a causa della mancanza di una mentalità aperta al problema, le richieste relative al campo acustico erano puntualmente disattese, con gravi disagi da parte degli utenti finali, che si trovavano a percepire anche i minimi sussurri da parte del vicino.

Con questa nuova legislazione si è cercato di armonizzare i coefficienti di fonoisolamento delle strutture degli edifici con quelli Europei, introducendo una serie di requisiti tecnici.

La legge prevede questi valori minimi per le abitazioni (ospedali e altre casistiche sono differenti):

I commenti non possono che essere positivi, a meno dei livelli di rumore degli impianti, secondo chi scrive ancora troppo elevati.

Sarebbe, inoltre, utile definire quali sono gli enti abilitati al controllo ed in che fase della presentazione del progetto è richiesta la previsione acustica, si tratterebbe anche di legare in qualche modo i valori di fonoisolamento di facciata al valore di rumorosità presente esternamente (per esempio causata dal traffico veicolare o da attività industriali vicine).

DMA 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"

Dal punto di vista pratico il decreto specifica una serie di metodologie di acquisizione del segnale sia in ambiente esterno che interno, e fissa anche delle metodologie di analisi del segnale per l'identificazione dei toni puri e dei segnali impulsivi, con una serie di coefficienti correttivi da applicare nel caso vi fossero tali componenti peggiorative.

Per certi versi il decreto ha invece creato ulteriore confusione: la definizione di come, secondo il redattore della norma, si debba eseguire la ricerca del tono puro è un esempio classico di quanto si possa complicare una cosa semplice, in quanto adesso vi è la possibilità che, pur in presenza di un segnale perfettamente udibile e in precedenza identificabile come tono puro in pochi secondi, adesso non sia più considerabile tale per la presenza magari di una armonica o di un altro tono seminascosto in una banda anche lontana dal segnale di disturbo.

DPCM n°215 16 Aprile 1999 "determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"

Questo decreto determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto. Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura L ASmax e L Aeq , definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 1998, sono i seguenti: 102 dB (A) LASmax; 95 dB (A) LAeq.

I valori sono riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico.

Il gestore verifica i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettua i conseguenti adempimenti ed effettua le verifiche anche dopo ogni modifica o riparazione dell'impianto elettroacustico; avvalendosi di un tecnico competente in acustica, il quale redige una relazione indicante: l'elenco dettagliato dei componenti corredato dall'impostazione delle regolazioni dell'impianto elettroacustico utilizzate per la sonorizzazione del locale, l'impostazione dell'impianto elettroacustico corrispondente alla massima emissione sonora senza distorsioni o altre anomalie di funzionamento.

DPR n° 459 del 18/11/1998 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"

Il Decreto Attuativo per la regolamentazione dei limiti di immissione nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, così come previsto dalla Legge Quadro sul rumore 447/95, è il DPR n° 459 del 18.11.1998. Le disposizioni del DPR n° 459/1998 si applicano:

Per le nuove linee in affiancamento a linee esistenti, per le infrastrutture esistenti, per le loro varianti e per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto inferiore a 200 km/h, è prevista una fascia di pertinenza ferroviaria pari a 250 m per ciascun lato a partire dalla mezzeria dei binari esterni. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima - più vicina all'infrastruttura - della larghezza di 100 m (fascia A); la seconda - più distante all'infrastruttura - della larghezza di 150 m (fascia B). Per tali infrastrutture valgono i limiti assoluti di immissione del rumore specificati nel decreto. Al di fuori della fascia di pertinenza (250 m) valgono i limiti previsti dal DPCM 14.11.1997.

Per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h è prevista una fascia di pertinenza ferroviaria pari a 250 m per ciascun lato a partire dalla mezzeria dei binari esterni. È inoltre necessario considerare, nello studio di impatto acustico, tutti i ricettori all'interno di un corridoio di 250 m per lato misurati a partire dalla mezzeria del binario esterno, esteso a 500 m per lato in presenza di ricettori particolarmente sensibili quali scuole, ospedali, case di cura e riposo. Per tali infrastrutture valgono i limiti assoluti di immissione del rumore specificati nel decreto. Al di fuori della fascia di pertinenza (250 m) valgono i limiti previsti dal DPCM 14.11.1997.

Per entrambi i casi, qualora i suddetti valori non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale, si evidenzi l'opportunità di procedere a interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti interni (finestre chiuse):

Tali valori devono essere rispettati al centro della stanza più esposta, a finestre chiuse, a 1,5 m di altezza dal pavimento.

DPR n.142 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare"

Il DPR n.142 del 30 Marzo 2004 stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali. In particolare all'Art. 2 "Campo di applicazione" si definiscono le tipologie di infrastrutture stradali interessate da verifica di previsione di impatto acustico:

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:

Il decreto definisce la fascia di pertinenza acustica e ne fissa altresì la modalità di individuazione, le caratteristiche ed i limiti di immissione previsti al suo interno per le infrastrutture di tipo A, B, C, D, E, F, esistenti, soggette a modifica, di uova realizzazione.

Legge Regionale n°13 10/8/2001 "Norme in materia di inquinamento acustico"

La presente legge si occupa di prescrivere l'adozione di misure di prevenzione nonché di perseguire la riduzione ed il risanamento ambientale nelle aree acusticamente inquinate attraverso piani di risanamento, bonifica e contenimento. Stabilisce inoltre i controlli e le sanzioni.

La Legge demanda alla Giunta Regionale la definizione di modalità e criteri per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico, ma specifica che deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività. Inoltre deve consentire la valutazione dell'esposizione al rumore dei ricettori la cui collocazione è prevista nelle aree suddette. In materia di requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore la Legge specifica che i progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modificano le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del rispetto dei requisiti acustici. I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da valutazione e dichiarazione del tecnico competente che attesti il rispetto dei requisiti acustici. Le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno. Nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee il comune tiene conto delle finalità dell'attività, della sua durata, del periodo nell'arco della giornata in cui si svolge, della popolazione esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti. Inoltre può stabilire valori limite da rispettare, limitazione di orario e di giorni, prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore.

D.G.R. 8/3/2002 n°7/8313 "Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di prevenzione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico"

La documentazione deve consentire per la previsione di impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività. Per la valutazione previsionale del clima acustico, la valutazione dell'esposizione dei ricettori.

Per quanto concerne gli aspetti di carattere tecnico, questi, devono essere oggetto di una specifica relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale Gli aspetti di carattere tecnico riguardano: la programmazione, l'esecuzione, le valutazioni connesse alle rilevazioni fonometriche; la caratterizzazione o descrizione acustica delle sorgenti sonore, i calcoli relativi alla propagazione del suono, la caratterizzazione acustica di ambienti esterni o abitativi, le caratteristiche acustiche degli edifici e dei materiali impiegati; le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli di pressione sonora dedotti da misure o calcoli previsionali.

DECRETO LEGISLATIVO 15 agosto 1991, n. 277 "protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro"

Il presente decreto prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione durante il lavoro ad agenti chimici, fisici e biologici.

Le norme sono dirette alla protezione dei lavoratori contro i rischi per l'udito e, laddove sia espressamente previsto, contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro.

Sono carico del datore di lavoro:

Il datore di lavoro procede alla valutazione del rumore durante il lavoro, al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro considerati a rischio e di attuare le misure preventive e protettive necessarie.

La valutazione deve essere nuovamente effettuata ogni qualvolta vi è un mutamento nelle lavorazioni che influisce in modo sostanziale sul rumore prodotto ed ogni qualvolta l'organo di vigilanza lo dispone con provvedimento motivato.

La progettazione, la costruzione e la realizzazione di nuovi impianti, macchine ed apparecchiature, gli ampliamenti e le modifiche sostanziali di fabbriche ed impianti esistenti avvengono in conformità con le direttive date.

DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2006, n. 195 " Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)."

Nell'ambito della valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro, prendendo in considerazione in modo particolare:

Se, a seguito della valutazione, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione. Valutazione e misurazione devono essere effettuate con cadenza almeno quadriennale da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione. In ogni caso il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata, o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.

Il datore di lavoro è tenuto ad eliminare i rischi alla fonte o a ridurli al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione. Se, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che i valori superiori di azione sono oltrepassati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure suddette:

Uffici :

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Telefono :

+39 039 245.91.77

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